La Cassazione ha stabilito che non può essere aumentata la pena a chi rifiuta di sottoporsi ad alcoltest mentre guida un’auto non propria o dopo aver provocato un incidente stradale.

Gli aumenti di pena previsti per chi guida in stato d’ebbrezza un’auto non propria o per chi provoca un incidente stradale non possono essere applicati a chi si sia rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro.

Lo hanno stabilito due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, le cui motivazioni non sono ancora note, ma che introducono due importanti novità [1].
Chi rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro per verificare il proprio stato di ebbrezza alcolica, infatti, non sfugge alle sanzioni penali e amministrative, ma commette comunque un reato che è punito con la pena più grave per la guida in stato d’ebbrezza, corrispondente alla fascia “c”, prevista per chi viene colto con un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 grammi/litro [2].
La pena prevista è quindi dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da € 1500 a € 6000, cui va aggiunta la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida da un minimo di un anno ad un massimo di due.

Il Codice della Strada prevede poi due aggravanti per chi guida in stato d’ebbrezza:

  • la sospensione della patente di guida è raddoppiata per chi si trova alla guida di un veicolo non proprio [3];
  • le sanzioni sono raddoppiate e non è possibile sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità per chi abbia provocato un incidente stradale [4].

L’applicazione di queste due aggravanti ha conseguenze molto rilevanti perché nel primo caso si subisce il raddoppio della sanzione più temuta, cioè la sospensione della patente di guida, mentre nel secondo caso l’impossibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità impedisce all’accusato di ottenere il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo

Fino ad oggi, quindi, non conveniva rifiutare di sottoporsi all’etilometro, perché comunque si sarebbero subite le sanzioni più gravi.

Con le recenti sentenze del 29 ottobre la Cassazione ha dato ragione a chi sosteneva che queste due aggravanti non si potessero applicare a chi avesse rifiutato il test, perché la legge prevede che vadano applicate solo a chi si trovi in stato d’ebbrezza e non anche a chi, rifiutando il test, abbia impedito di accertare il proprio stato d’ebbrezza.

Le motivazioni delle due sentenze saranno presto note, ma è certo che da oggi il rifiuto dell’alcoltest sarà più conveniente per chi, dopo aver bevuto, si sia messo alla guida di un veicolo non proprio o abbia provocato un incidente stradale.

[1] Cass. S.U., sent. del 29.10.2015
[2] Cod. str., art. 186 comma 7
[3] Cod. str., art. 186 comma 2 lett. c)
[4] Cod. str., art. 186 comma 2-bis

Fonti: www.asaps.it; laleggepertutti.it; Rassegna stampa vino, birra e altri alcolici del 3.11.15